I soggetti che propongono e intendono realizzare, con fondi pubblici, interventi di formazione professionale (soggetti attuatori) devono fornire anche un’azione orientativa, in base all’Accordo Stato – Regioni del 18.2.2000, Allegato A.
L’azione orientativa, a differenza di quella formativa, deve essere offerta a tutte le tipologie di utenza; essa è rappresentata da un sistema informativo strutturato, cartaceo e/o multimediale, su opportunità di formazione e di lavoro, aperto ai bisogni informativi di utenze giovani e/o adulte.
Deve essere accessibile mediante esplorazioni personali e/o con l’assistenza di un esperto.
La formazione orientativa è rappresentata dalla erogazione di moduli brevi destinati a gruppi di utenti con omogenei fabbisogni informativo-formativi, su particolari aree tematiche connesse al processo orientativo.
Ecco alcuni esempi:
La consulenza orientativa si configura come una “relazione di aiuto individualizzato” che mira a favorire, anche mediante la metodologia del “Bilancio di competenze”, la conoscenza di sé, la scoperta delle proprie attitudini, capacità e interessi e la chiarificazione delle motivazioni per giungere a definire un proprio progetto professionale e a individuare le vie per attuarlo.
Per utenti che presentano fenomeni di disorientamento e/o disadattamento vengono realizzati interventi specialistici di carattere psico-pedagogico.
Data: 04/12/2008
Fonte: Redazione