La legge 215/1992 prevede azioni positive per l’imprenditoria femminile come agevolazioni per la creazione di nuove imprese o il miglioramento di quelle esistenti. La legge 215/1992 è lo strumento principale di agevolazione attraverso il quale vengono messi a disposizione dell’imprenditoria femminile stanziamenti, sotto forma di contributi in conto capitale, erogati a fronte di investimenti.
La legge è nata per agevolare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili che operanti in diversi settori dell’economia, quali:
Vengono invece esclusi i seguenti settori di attività:
La legge prevede (a partire dal VI Bando, emanato a fine 2005) le seguenti agevolazioni:
Destinatari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che appartengono ai seguenti settori di attività:
All’interno di ogni settore sono tuttavia previste alcune limitazioni , per questo è consigliabile richiedere maggiori informazioni presso gli Sportelli informativi delle Camere di commercio.
Le imprese beneficiarie dovranno avere i seguenti requisiti:
Sono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 215/1992 anche le donne già imprenditrici, che potranno presentare domanda per:
Spese e iniziative ammissibili
La legge 215/1992, a favore dell’imprenditorialità femminile, finanzia le seguenti tipologie di spese:
Sono ammessi alle agevolazioni i progetti che prevedono un investimento complessivo ammissibile non inferiore a 60.000 euro e non superiore a 400.000 euro, finalizzati a:
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:
Non sono in alcun caso ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:
Agevolazioni
L’importo delle agevolazioni è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% sotto forma di finanziamento ad un tasso di interesse agevolato pari allo 0,50 % annuo.
Le agevolazioni sono calcolate in base ai limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese in relazione alla localizzazione dell’impresa e sono espresse in Equivalente Sovvenzione Netto ( Esn), e/o Equivalente Sovvenzione Lordo ( Esl).
Per le iniziative di acquisto di servizi reali la misura dell’agevolazione è pari al 30% Esl, elevabile fino al 40% Esl nelle aree territoriali svantaggiate.
Come richiedere i contributi
Le domande di agevolazioni sono inviate al Ministero delle attività produttive o alla Regione/Provincia autonoma in caso di integrazione delle risorse statali con fondi regionali.
L’attività istruttoria è finalizzata alla verifica dell’ammissibilità ed alla valutazione tecnico-economica dei progetti.
L’istruttoria si conclude con un giudizio positivo o negativo sull’agevolabilità dell’iniziativa e con l’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di priorità previsti(cfr. oltre). Per le domande istruite con esito positivo, si procede alla formazione di specifiche graduatorie regionali articolate per tre macrosettori di attività (“agricoltura”, “manifatturiero e assimilati”, “commercio, turismo e servizi”). I criteri di priorità per la formazione delle graduatorie, validi su tutto il territorio nazionale, sono i seguenti:
Ai questi criteri può aggiungersi un criterio di priorità regionale, individuato dalle regioni/province autonome che hanno provveduto ad integrare le risorse statali con propri fondi.
Una volta approvate le graduatorie, il Ministero delle attività produttive provvede alla pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale. L’Amministrazione competente procederà, dunque, all’emanazione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni, secondo l’ordine decrescente di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna regione/provincia autonoma e per ciascun macrosettore.
L’erogazione delle agevolazioni viene effettuata in due quote. Ciascuna quota è erogata per il 50% del relativo importo nella forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% nella forma di finanziamento agevolato.
La prima quota, pari al 30% delle agevolazioni concesse, è resa disponibile dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale; la seconda quota, pari al 70%, è resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data per i programmi di investimento che abbiano durata fino a dodici mesi, e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione per i programmi con durata superiore.
La legge 215/1992 è stata interamente recepita dal Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna, emanato con Dlgs 198/2006. Per consultare il testo del nuovo Codice, clicca qui.
È possibile richiedere maggiori informazioni sulle agevolazioni e lo stato di attuazione delle legge 215/1992 presso:
Presso questi enti è inoltre possibile:
Data: 25/02/2008
Fonte: Redazione